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Articolo aggiuntivo n. 7-ter.0.4 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 7-ter.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/07/21

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

(Riqualificazione energetica e antisismica degli-edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:

            ''f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività''.

        2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».