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Articolo aggiuntivo n. 38.0.2 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/07/21

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. In deroga all'articolo 54-bis, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-bis.

        2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

        3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

        4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».