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Articolo aggiuntivo n. 3.0.10 (testo 3) al ddl S.2272

testo emendamento del 21/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali)

         1. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure selettive di cui alla presente legge nonché per autorizzare gli enti locali, che abbiano espletato e concluso le procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria D, ad assumere i relativi vincitori, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 agosto 2021. 
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 agosto 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.