Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto
argomenti:    

testo emendamento del 21/07/21

Sostituire i commi da 16 a 25 con i seguenti:

        Â«16. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

        17. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se tale differenza risulta positiva.

        18. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 16 e 17, i soggetti interessati presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

        19. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater dell'articolo 4 del medesimo DPR nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

        20. Il contributo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».