Articolo aggiuntivo n. 64.0.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 64.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 21/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Sconto sui biglietti di viaggio per giovani con sede lavorativa al di fiori delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia)

        1. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che sono lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia e con un reddito annuo lordo non superiore a 23.000 euro, è riconosciuto uno sconto del 30 per cento per ogni biglietto di viaggio acquistato da e per le citate regioni del Sud Italia e insulari. È altresì applicato analogo sconto per il pedaggio autostradale.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del regime tariffario scontato di cui al comma 1.

        3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».