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Proposta di modifica n. 7.7 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 21/07/21

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        Â«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

            ''c-quater) il valore dei voucher emessi da agenzie di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni in Italia di quelli residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 88-bis, commi 6, e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati per il pagamento di pacchetti e servizi turistici per un importo massimo di tremila euro;''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.