presentato il 21/07/2021 in V Bilancio del Senato da Antonio DE POLI (FI)
status: Ritirato
testo emendamento del 21/07/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Sostegno allo sviluppo dell'economia digitale per le imprese di viaggi e turismo)
1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, peri periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 curo nei periodi di imposta sopra indicati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem / router e di impianto wi-fi;
b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività , sicurezza e servizi applicativi;
c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici;
d) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita on line di servizi turistici (gestione front, back office e API ''Application Program Interface'' per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);
f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM « Customer Relationship Management;
g) acquisto o affitto di licenze del software ERP ''Enterprise Resource Planning'' per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
h) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;
i) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
j) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;
k) creazione o acquisto di software per la gestione dei datawarehouse e la creazione di dashboad di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
l) spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale per l'utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio)«.
3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''de minimis''. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le-modalità applicative del credito d'imposta.
5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i servizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».