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Articolo aggiuntivo n. 8-bis.0.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 8-bis.
  • status: Respinto

testo emendamento del 21/07/21

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-ter.

(Sviluppo delle imprese artigiane)

        1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;''».