Proposta di modifica n. 48-bis.1 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 48-bis.
  • status: Respinto

testo emendamento del 21/07/21

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente»;

        b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        Â«3-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 200 0, n.388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica».