Articolo aggiuntivo n. 7-ter.0.2 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 7-ter.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 21/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Bonus turismo organizzato)

        1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di pacchetti e servizi turistici resi in ambito nazionale acquistati presso una agenzia di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti all'estero, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività.

        2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

        3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

            a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici deve avvenire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi;

        4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

        5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

        5. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

        6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».