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Proposta di modifica n. 18.2 al ddl S.2320 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Ritirato
argomenti:  
iva
 

testo emendamento del 21/07/21

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera b) inserire la seguente:

        Â«b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».