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Sub Emendamento n. 5.1000/26 dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 15/07/21

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso Art. 17-ter, inserire il seguente:

        Â«Art. 17-ter.1.

        (Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dello Stato)

        1. Ai fini della piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente articolo è ricostituito il Corpo Forestale dello Stato con la ridenominazione di "Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dello Stato", di seguito denominata «Polizia Forestale», trovando piena ed esclusiva applicazione la vigente legge 6 febbraio 2004, n. 36.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle recate dal presente articolo.

        2. Restano ad ogni modo attribuite alla Polizia forestale, le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato  destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, svolge altresì, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compresa quella della tutela idrogeologica.

        3. Nella Polizia forestale è assorbito il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali. Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l'ordinamento militare, restando incardinato nella Polizia forestale salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d'intesa con la Polizia forestale.

        4. Nella Polizia forestale confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei relativi ruoli, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla Polizia forestale è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016

            5. Sono assegnati alla Polizia forestale i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli successivamente attribuiti all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        6. Al fine del primo parziale ripianamento delle vacanze organiche, nella Polizia forestale è incorporato, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018 con collocazione in ruolo che non pregiudichi le posizioni di coloro che già appartenevano al Corpo forestale dello Stato o all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.

        7. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

        8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

        a) alla riorganizzazione della Polizia forestale, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, e trasferendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le risorse, disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

            b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato, compreso quello di cui al comma 3 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato alla Polizia forestale dal Capo della Polizia forestale che è anche responsabile dell'organizzazione interna;

            9.  Il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 17-Ter del presente decreto è ricompreso nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, della vigente legge 6 febbraio 2004, n. 36.