presentato il 15/07/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Paolo ARRIGONI (Lega) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/07/21
All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta.
1-ter. I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società , ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».