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Sub Emendamento n. 5.1000/11 dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 15/07/21

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        Â«a-bis) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

        "Art. 6-bis

             (Composizione delle commissioni mediche INPS)

            1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al fine di procedere alla valutazione della giacenza  delle istanze di invalidità provocata dalla pandemia da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021, le commissioni mediche istituite presso l'INPS sono composte da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, se non è presente il medico rappresentante delle associazioni di categoria regolarmente convocato, da un altro medico dell'Istituto, nonché da un operatore sociale ove previsto dalla normativa vigente.

        2. Le commissioni di cui al comma 1 formulano una proposta di valutazione medico legale sottoposta al giudizio definitivo del responsabile del servizio medico legale territorialmente competente o suo delegato. Nel caso dell'accertamento medico legale di cecità e sordità, uno dei componenti della commissione medica è specialista nella materia di riferimento."»