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Sub Emendamento n. 5.1000/22 dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 15/07/21

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-bis", dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        Â«6-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla regolazione e al controllo dei servizi idrici e dei rifiuti anche nucleari, può avvalersi, nell'ambito dell'autonoma gestione di bilancio, con le risorse proprie di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, di un contingente aggiuntivo di personale complessivamente non superiore alle 30 unità. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»