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Sub Emendamento n. 5.1000/23 dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 15/07/21

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Art.17-bis», inserire il seguente:

        Â«Art. 17-bis.1

            (Reclutamento di personale nell'Arma dei Carabinieri per l'attuazione del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica)

        1. Al  fine  di  favorire la piena efficacia delle misure del PNRR in tema di sicurezza del territorio, ed in particolare in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici, di salvaguardia delle aree verde e della biodiversità tramite interventi di forestazione e la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche attraverso l'incremento  dei  servizi  di  prevenzione  e  di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente nell'ambito delle attività e delle competenze in materia di polizia, di antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio assunte dall'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni, le assunzioni straordinarie previste ai sensi dell'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminate in maniera da consentire anche l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello  Stato  di cui al Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 23 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Concorsi del 29 novembre 2011, n. 94. Le assunzioni di cui al periodo precedente sono effettuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014 ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 59 del 29 luglio 2014. Per gli scopi di cui alla presente disposizione, la validità delle citate graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014, è differita fino al completo scorrimento delle stesse.

        2. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».