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Sub Emendamento n. 5.1000/74 dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 15/07/21

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Art.17-decies», aggiungere in fine il seguente:

«Art. 17-undecies

         (Disposizioni in materia di antidoping)

            1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 novembre 2007, n. 230.

        2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport e svolge le seguenti funzioni:

        a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;

            b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive;

            c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso sport e salute s.p.a.;

            d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

        3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di sport, è determinata la regolamentazione della NADO Italia, le modalità di nomina del Presidente, nonché il trasferimento del personale di Sport e Salute s.p.a. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento saranno determinate le ulteriori competenze, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.

        4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si fa fronte attraverso il trasferimento, a decorrere dal 2021, in capo a Nado Italia dei fondi di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2, art. 30 bis, comma 5, già destinati al CONI.».