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Sub Emendamento n. 5.1000/47 dell'emendamento 5.1000 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 15/07/21

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «art. 17-sexies», inserire il seguente:

        Â«Art. 17-sexies.1.

        (Modifiche alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

        1. All'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 sono apportato le seguenti modificazioni:

        a) il numero 1 è soppresso;

            b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Fermo restando la produzione di energia avente pubblica utilità, in linea con precedenti orientamenti legislativi, sono previsti corrispettivi monetari in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere. L'autorizzazione unica può prevedere forme miste sia compensative in opere e servizi per la viabilità comunale, servizi sociali, mitigazione del rischio idrogeologico, valorizzazione dei monumenti storici, messa a dimora di boschi comunali,  o forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, o forme dirette di ristori economici ai comuni previo libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

        a) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

            b) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

            c) le misure compensative o di mero ristoro economico, sono definite in conferenza dei servizi, sentiti i Comuni interessati, che esprimono un parere di natura ostativa, quando ricorrono fondate ragioni di fatto, di diritto e tecniche, nonché quando è riscontrata un'elevata concentrazione degli impianti. I pareri ostativi dei comuni interessati hanno natura vincolante per gli organi sovracomunali.";

            c) il numero 3 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative o di mero ristoro economico che può essere superiore al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. In assenza di chiari riferimenti ai ristori per la compressione territoriale, ambientale, visiva ed acustica che i comuni sostengono per l'attuazione del PNNR, l'autorizzazione unica è nulla."»