presentato il 15/07/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Francesco VERDUCCI (PD)
testo emendamento del 15/07/21
All'emendamento 5.1000, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) all'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
"10-bis. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e, in particolare, dell'articolo 2 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ente, attraverso apposito decreto determinano i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 2016 entro il termine del 31 dicembre 2021. A seguito delle modifiche regolamentari di cui al presente comma, agli enti di ricerca non si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e del sistema scolastico statale di ogni ordine e grado non si applicano le disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto legislativo. Resta comunque esclusa la costituzione degli organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).»."