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Proposta di modifica n. 3.106 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        Â«10-bis. Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, può optare, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'applicazione del contratto nazionale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), transitando nei moli dei ricercatori e tecnologi, terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 21.933,1 euro per l'anno 2021 e a 43.866,20 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come incrementato ai sensi dell'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».