presentato il 13/07/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Davide FARAONE (IV-PSI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/07/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)
1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del TUEL.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».