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Articolo aggiuntivo n. 7.0.2 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

        1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

            b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria'' CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

        Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti e da quelle sul collocamento.

        Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

        Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».