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Proposta di modifica n. 5.1 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 13/07/21

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

            Â«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato con almeno 15 anni di servizio e specifiche competenze in materia di formazione o direzione e gestione del personale o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri esperti di comprovata professionalità con almeno 15 anni di esperienza in materia di formazione o direzione e gestione del personale o che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.''»;

            2) dopo la lettera g), inserire la seguente:

            Â«g-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. È istituito il ruolo dei docenti stabili a tempo indeterminato, con una percentuale non inferiore al trenta per cento dell'attuale corpo docente, a cui si applica il regime giuridico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge il agosto 2014, n. 114. I docenti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 4 del predetto articolo 21 non rientrano nel computo della percentuale prevista dal presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 9 e io dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».