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Proposta di modifica n. 3.73 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

        Â«7-bis. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti delle strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, esterni all'amministrazione pubblica, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente norma. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».