Articolo aggiuntivo n. 18.0.2 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».