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Articolo aggiuntivo n. 3.0.9 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

        1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: ''Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.

        2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

            a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

            b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        4. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia''».