Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 5.0.1 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

        1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) all'articolo 10:

            a) al comma 1, le parole: ''redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portai ella performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno'';

            b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

        ''1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.'';

            c) al comma 5:

                1) nel primo periodo, dopo le parole: ''In caso di mancata adozione del Piano della performance'', sono inserite le seguenti: ''o della Relazione sulla performance'';

                2) l'ultimo periodo è soppresso;

            d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla Performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.'';

            2) all'articolo 14:

            a) al comma 2-bis:

                1) nel primo periodo, le parole: '', di norma,'' sono soppresse;

                2) nel secondo periodo, le parole: ''definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica'' sono sostituite dalle seguenti: ''definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica'';

            b) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e).'';

            3) all'articolo 14-bis:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità.

            a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

            b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata''.

            b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).

        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.'';

            c) al comma 3, le parole: ''procedura selettiva pubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2'';

            d) il comma 6 è soppresso.».