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Proposta di modifica n. 3.60 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

            Â«b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili ovvero di personale assunto da meno di tre anni. Qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni. È fatta salva la possibilità di differire, per diverse motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.''».