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Proposta di modifica n. 3.20 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        Â«1-bis. Nelle Regioni a statuto speciale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

        1-ter. Per i soggetti di cui al comma precedente il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al comma 292 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        1-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, è istituito, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, un tavolo tecnico per l'individuazione delle soluzioni occorrenti alla trasformazione e stabilizzazione dei rapporti e delle modalità di copertura pluriennale degli oneri relativi.».