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Proposta di modifica n. 3.82 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Sostituire il comma 10, con il seguente:

        Â«10. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi di dottorato alla ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.».