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Proposta di modifica n. 2.9 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/07/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.» con le seguenti: «con una dotazione di euro 1.700.000 per l'anno 2021 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.»;

            2) sostituire il comma 2, con il seguente:

        Â«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

            1) per una quota pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            2) per una quota pari a i milione di euro per l'anno 2021 e per una quota pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».