Articolo aggiuntivo n. 3.0.19 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci)

        1. In considerazione dell'importanza delle finzioni e delle responsabilità dei sindaci, conseguenti al coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'attuazione dei progetti connessi alla realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, all'articolo 82, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

        Â«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:

            a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;

            b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

            c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

            d) in misura pari al 40 per cento peri sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

            e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

            f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

            g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

            h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

            i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti''.

        2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite al comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».