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Proposta di modifica n. 9.10 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni.».