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Articolo aggiuntivo n. 17.0.8 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«CAPO II-Bis.

        MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR IN TEMA DI PERSONALE DEL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 17-bis.

(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei ricercatori)

        1. All'artico'1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le se ?lenti modificazioni:

            a) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.''.

            b) Al terzo periodo, le parole: ''Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca'' sono sostituite dalle seguenti ''Ministro dell'università e della ricerca'' e dopo le parole: ''previo parere'' sono inserite le seguenti: '', in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata,''.

        2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        ''5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

        5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

        5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica''.

        3. All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: ''università stessa'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis''.

Art. 17-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

        1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

        1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

        2. 11 rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del computo istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24-bis.

        4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta nei- cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a temi indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.

Art. 17-quater.

(Istituzione dell'albo dei direttori generali delle università)

        1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

'Art. 2-bis.

(Albo dei direttori generali)

        1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

        3. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''.

        4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        5. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo'''».

        Conseguentemente, all'articolo 2, lettera h) dopo le parole: «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6, del presente comma» aggiungere le seguenti: «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-bis».