presentato il 13/07/2021 in I Affari Costituzionali del Senato da Stefano CANDIANI (Lega) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/07/21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale dei vigili del fuoco)
1. Considerate le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè la necessità di rafforzare la capacità funzionale del Corpo stesso nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa, previste per il corpo nazionale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2023, si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto dal ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento della medesima. I nuovi concorsi banditi devono avere durata di validità non superiore ai 4 anni e prevedere un'età massima limite di 26 anni compiuti.
2. A copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima.
3. La ingiustificata mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento produce l'esclusione dalla graduatoria. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione dalla graduatoria.».