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Articolo aggiuntivo n. 6.0.16 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la riduzione della durata del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia)

        1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Al fine di accelerare il procedimento per l'immissione in servizio dei dirigenti della carriera prefettizia, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

        2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.'';

            b) all'articolo 7, comma 1, le parole: ''avendo svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5'', sono soppresse e le parole: ''non inferiore a tre anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore a due anni.''.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».