Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.2267 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/07/21

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»