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Proposta di modifica n. 2.7 al ddl S.2267 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/07/21

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»