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Articolo aggiuntivo n. x1.0.1 al ddl S.2267 in riferimento all'articolo x1.

testo emendamento del 06/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni alla legge 1° aprile 2021, n. 46)

        1. All'articolo 2, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        "e-bis) definizione dell'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);"».