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Articolo aggiuntivo n. 17.0.1 (testo 3) al ddl S.2169
  • status: Respinto

testo emendamento del 23/06/21

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

            b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

            c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

            d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

            e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

        7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

        8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»