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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 (testo 2) al ddl S.2169
  • status: Accolto

testo emendamento del 22/06/21

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;

            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

        1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizone della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

        4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità' che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

        5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

            c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

            d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c).

        6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

        7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

        8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, comma 6.";

            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

        "4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 6 dell'articolo 93-bis."

            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

            2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»