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Proposta di modifica n. 13.2 al ddl S.2009 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 20/07/21

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."