presentato il 20/07/2021 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Fulvia Michela CALIGIURI (FI) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 20/07/21
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14.
1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.
2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità .
4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "