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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl S.1712 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/21

Sostituire l'articolo con il seguente:

        1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo l'articolo 120-bis (Recesso), è inserito il seguente:

        120-bis-bis (Recesso e apertura del conto di base). 1. «Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire un conto di base di cui all'articolo 126-novedecies, secondo le previsioni degli articoli contenuti nella Sezione III  del capo II-ter  del titolo VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di conto corrente da parte dell'intermediario anche in esito all'effettuazione della adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo l'applicazione dell'articolo 42 del citato decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta, da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende rescisso».