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Sub Emendamento n. 2.79/23 dell'emendamento 2.79 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/07/21

All'emendamento 2.79, al comma 1, in calce, dopo la lettera c-novies), aggiungere la seguente:

        Â«c-novies-bis) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».