Proposta di modifica n. 2.7 al ddl S.1346 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/07/21

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2.Per cure domiciliari assegnate all'infermiere di famiglia e comunità si intendono interventi di assistenza sanitaria, preventiva, alternativa o successiva al ricovero ospedaliero, erogata in collaborazione con il medico di medicina generale e con il pediatra di libera scelta presso il domicilio del paziente, in presenza di patologie trattabili a domicilio e che non richiedano il ricovero ospedaliero».

        Conseguentemente:

        - alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «infermieri di famiglia» inserire le seguenti: «e comunità».

        - al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «infermieri di famiglia» inserire le seguenti «e comunità».