Proposta di modifica n. 2.7
al ddl S.1346 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 13/07/2021 in XII Igiene e sanita' del Senato da Maria Cristina CANTÙ (Lega) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/07/21
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2.Per cure domiciliari assegnate all'infermiere di famiglia e comunità si intendono interventi di assistenza sanitaria, preventiva, alternativa o successiva al ricovero ospedaliero, erogata in collaborazione con il medico di medicina generale e con il pediatra di libera scelta presso il domicilio del paziente, in presenza di patologie trattabili a domicilio e che non richiedano il ricovero ospedaliero».
Conseguentemente:
- alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «infermieri di famiglia» inserire le seguenti: «e comunità ».
- al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «infermieri di famiglia» inserire le seguenti «e comunità ».