Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.1346 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 13/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organizzazione e struttura del sistema di assistenza infermieristica domiciliare)

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, definiscono gli assetti organizzativi e gestionali del sistema di assistenza domiciliare, su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti principi:

        a) appropriatezza, uniformità e qualità delle cure domiciliari erogate sull'intero territorio regionale;

            b) gestione integrata delle condizioni di cronicità in piena collaborazione con i medici di medicina generale e gli altri professionisti della sanità al fine di garantire la condivisione dei protocolli di cura;

            c) coordinamento dell'organizzazione delle cure domiciliari rispetto alle esigenze complessive del territorio.

        2. Il sistema di assistenza infermieristica domiciliare è organizzato per ambiti territoriali, sulla base degli standard minimi normativi nazionali di riferimento, degli indirizzi e della programmazione regionale, sulla base della densità abitativa.».