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Articolo aggiuntivo n. 9.0.1 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile)

        1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative al potenziamento dei sistemi da impiegare per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, nonché per il soccorso pubblico e la difesa civile, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 35.000.000 per l'anno 2022 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, da destinare.

            a) quanto ad euro 18.750.000 per l'anno 2021, ad curo 26.250.000 per l'anno 2022 e ad euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, alla Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi nei settori della motorizzazione e dell'armamento, della manutenzione straordinaria e dell'adattamento di strutture e impianti;

            b) quanto ad euro 6.250.000 per l'anno 2021, ad euro 8.750.000 per l'anno 2022 e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi, di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture e impianti.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».