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Proposta di modifica n. 3.10 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/07/21

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».