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Articolo aggiuntivo n. 18.0.1 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».